Sez. L, Sentenza n. 2501 del 28/04/1979 (Rv. 398825 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA.*
Ai sensi dell'art 8 della legge 14 febbraio 1958 n 138 - la quale costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art 5 della legge 22 febbraio 1934 n 370 - le imprese che gestiscono autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto di viaggiatori sono obbligate ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti in modo tale che non solo a costoro sia assicurata la pausa di un giorno dopo sei giorni di lavoro, ma, inoltre, che il giorno di riposo coincida di norma - e cioe come regola generale - con la domenica e venga goduto nel luogo di residenza del dipendente. Tale disciplina prevede due sole eccezioni: la prima riguarda il personale viaggiante, che godra del riposo nel giorno stabilito dal turno, non essendo possibile, a causa degli spostamenti cui e soggetto assicurarne sempre la presenza, di domenica, nel luogo di residenza; la seconda consiste nella possibilita di fissare non piu di due giorni consecutivi di riposo settimanale, e quindi di congiungere i due periodi di sei giorni lavorativi cui quei riposi si riferiscono, purche concorrano concrete esigenze di servizio, oppure l'accordo delle parti. (Conf 1268/76, mass n 379954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)