diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4638 del 23/05/1990 (Rv. 467346 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - ASTENSIONE FACOLTATIVA DI SEI MESI ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO E RELATIVA INDENNITÀ - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI UN MINORE EX ART. 314/6 COD. CIV. - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467346-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - ASTENSIONE FACOLTATIVA DI SEI MESI ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO E RELATIVA INDENNITÀ - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI UN MINORE EX ART. 314/6 COD. CIV. - RILEVANZA.*

A seguito della (parziale) dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 332 del 1988, il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per il periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino, con la corresponsione della relativa indennità (art. 15, secondo comma, della medesima legge), spetta anche alla lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ., considerandosi l'anno predetto come decorrente dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria (cosiddetta nascita legale). (V 752/83, mass n 430811; (V 6873/83, mass n 430885).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 314 com. 6, Legge 05/06/1967 num. 431 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)