Sez. L, Ordinanza n. 752 del 15/10/1983 (Rv. 430811 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - NORMATIVA CONCERNENTE LA TUTELA DEL BAMBINO, DETTATA DALLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 IN TEMA DI TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - APPLICAZIONE, PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 (CONTENENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI), AGLI AFFIDATARI PROVVISORI EX ART. 314/6 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - NORMATIVA CONCERNENTE LA TUTELA DEL BAMBINO, DETTATA DALLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 IN TEMA DI TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - APPLICAZIONE, PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 (CONTENENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI), AGLI AFFIDATARI PROVVISORI EX ART. 314/6 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
In relazione al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983 n. 184 (contenente nuova disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), le norme, concernenti la tutela del bambino, dettate dagli artt. 4, lettera C), 7, commi primo e secondo, e 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) possono ritenersi applicabili, in virtù di un procedimento interpretativo non analogico ma logico-sistematico, soltanto ai casi di adozione e di affidamento preadottivo - come poi statuito dalla legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - e non anche al caso di affidamento provvisorio ex art. 314/6 cod. civ., nonostante l'identità dello stato di bisogno di assistenza materiale ed affettiva in cui il minore versa anche in tale ipotesi e, perciò, in contrasto con i precetti degli artt. 3, primo comma, 30, commi primo, secondo e terzo, 31 e 37, primo comma, della Costituzione. Consegue che, nella controversia concernente l'applicazione - in un periodo anteriore all'introduzione dell'art. 6 della legge n. 903 del 1977 - degli artt. 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, va sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di tali norme - in relazione ai precetti costituzionali sopra indicati - nella parte in cui esse (per il periodo anteriore all'avvento dell'art. 80 della legge n. 184 del 1983) escludono il diritto della lavoratrice che abbia ricevuto un minore in affidamento provvisorio ex art. 314/6 cod. civ. (introdotto dall'art. 4 della legge n. 431 del 1967) ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la relativa indennità. (V 2878/82, mass n 420763; (V 3283/80, mass n 407085; (V 2673/79, mass n 398995).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 vicies, Cod. Civ. art. 314 quatervicies, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/06/1967 num. 431 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1024 art. 7, Legge 30/12/1971 num. 1024 art. 15, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)