Sez. 6, Sentenza n. 7953 del 20/04/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202170 - 01
Impugnazioni - Termini - In genere | Termine fissato dal giudice a norma dell'art. 544 comma terzo cod. proc. pen. - Deposito entro il quindicesimo giorno - Termine di impugnazione: è di quarantacinque giorni.
Impugnazioni - Termini - In genere
Quando il giudice abbia fissato un termine per il deposito della sentenza a norma dell'art. 544 comma terzo cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni (art. 585 comma uno lett. c), ancorché la sentenza sia poi stata depositata entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Ciò vale sia per l'imputato presente, il quale diversamente si vedrebbe esposto al pericolo di decadere dal diritto di impugnazione avverso il provvedimento depositato a sua insaputa, sia per l'imputato contumace, che potrebbe comunque fare affidamento sul termine di legge, nonché per lo stesso suo difensore, ove legittimato a presentare l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)