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Sez. 6, Sentenza n. 42785 del 25/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001) Rv. 220425 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - IN GENERE | Termine per il deposito della sentenza indicato dal giudice ex art. 544, c.3, cod.proc. pen. - Deposito anticipato rispetto al termine prefissato - Dies a quo per proporre impugnazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2001-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220425-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - IN GENERE

In tema di decorrenza di termini, qualora il termine per il deposito della sentenza sia stato autodeterminato dal giudice nei limiti consentiti dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto al termine predetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)