Sez. 1, Sentenza n. 1219 del 26/02/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210249 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Cognizione del giudice di appello - Principio devolutivo - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
La regola della devoluzione, propria del giudizio di appello nel processo di cognizione è applicabile anche all'appello nel procedimento "de libertate". Ne consegue che al giudice della fase del gravame è precluso ogni esame dei punti della decisione di primo grado diversi da quelli oggetto di censura. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto questione nuova, quella sollevata dall'imputato in sede di legittimità e relativa all'asserita inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal P.M. senza l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini, questione che non era stata portata alla cognizione del giudice dell'appello cautelare, proposto dal P.M. e che, secondo la S.C. ben avrebbe potuto - e dovuto - essere introdotta in quella fase, mediante appello incidentale dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)