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Sez. 5, Sentenza n. 25595 del 17/05/2006 Cc. (dep. 24/07/2006) Rv. 234417 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Oggetto della cognizione - Possibilità di esame di elementi acquisiti dopo l'adozione del provvedimento coercitivo - Esclusione - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 2006-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234417-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In sede di giudizio di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione è delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è fondata la richiesta al giudice di prime cure e su cui questi ha deciso, sicché il giudice di appello non può assumere a sostegno della decisione elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento coercitivo, fatta eccezione del caso in cui l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)