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Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 22/07/2004 (Rv. 574814 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento di sentenze straniere - Competenza giurisdizionale del giudice straniero - Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Competenza del giudice straniero in materia di "delitti" o "quasi- delitti" - Estensione della competenza, per ciò solo, anche ad altri punti della domanda fondati su atti o fatti diversi dall'illecito extracontrattuale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574814-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai fini della competenza giurisdizionale del giudice straniero, la materia dei "delitti" o "quasi delitti", di cui all'art. 5, numero 3), della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), deve essere considerata come autonoma e comprensiva di qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto che non si ricolleghi alla materia contrattuale, di cui al numero 1) del medesimo art. 5, con la conseguenza che un giudice competente ai sensi della norma citata a conoscere della domanda fondata su atti o fatti illeciti non è per ciò stesso competente a conoscere altri punti della medesima domanda che si fondano su altri atti o fatti diversi dall'illecito extracontrattuale, non configurandosi tra dette pretese un collegamento sussumibile nella previsione di cui all'art. 22 della detta Convenzione, norma diretta unicamente, del resto, a coordinare l'esercizio della giurisdizione per l'ipotesi in cui azioni connesse siano già state esperite dinanzi a giudici diversi, tale coordinamento attuandosi non con la previsione che le controversie debbano essere unificate davanti a un solo giudice, ma con quella che il giudice successivamente adito possa sospendere il procedimento o, nel caso di cui al capoverso dell'art. 22, spogliarsi di esso.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 22, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)