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Sez. U, Ordinanza n. 6040 del 24/04/2002 (Rv. 554000 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Disciplina "ex" art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, e succ. modif. - Deroga convenzionale della competenza a favore del giudice straniero - Per le cause nate da un determinato rapporto giuridico - Ammissibilità - Causa connessa pendente in Italia tra le stesse parti - Effetti sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554000-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), come sostituito dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 (resa esecutiva con legge 29 novembre 1980, n. 967), consente alle parti di un rapporto giuridico (almeno una delle quali domiciliata nel territorio di uno degli Stati aderenti alla Convenzione) di accordarsi per attribuire al giudice di uno degli Stati contraenti la competenza esclusiva a decidere le controversie derivanti da tale rapporto. Pertanto, nel caso in cui una società avente sede in Italia convenga in giudizio una società con sede in Germania, promuovendo nei suoi confronti un'azione contrattuale di accertamento dell'illegittimità del recesso dal contratto di distribuzione commerciale e la condanna al risarcimento del danno, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tedesco se le parti abbiano espressamente indicato nel contratto stesso quello di Berlino come foro competente per entrambe le parti del giudizio. Nè la pendenza in Italia, tra le stesse parti, di una causa connessa (nella specie, di responsabilità extracontrattuale da concorrenza sleale), comporta deroga alcuna alla giurisdizione come sopra individuata, atteso che l'art. 22 della citata Convenzione di Bruxelles, lungi dal determinare la competenza del giudice di uno Stato contraente a statuire su una domanda connessa ad altra proposta dinanzi a lui a norma della Convenzione, si limita a porre una norma di coordinamento, prevedendosi che il giudice successivamente adito possa sospendere il procedimento o, in taluni casi, spogliarsi di esso. Peraltro non è configurabile un collegamento sussumibile nella previsione del citato art. 22 allorché, come nella specie, una domanda investa la responsabilità contrattuale della controparte e l'altra sia fondata su un atto o fatto illecito.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804 art. 17, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 22, Legge 29/11/1980 num. 967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)