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Sez. 1, Sentenza n. 10926 del 21/05/1976 Ud. (dep. 25/10/1976) Rv. 134661 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134661-01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE - NOZIONE.*

In regime democratico sono consentite critiche, anche in termini di biasimo, alle istituzioni vigenti, tanto sotto il profilo strutturale, quanto sotto quello funzionale e, al caso, attraverso le persone e gli organi che ne sono esponenti. Ma la liberta di manifestazione del pensiero, che legittima tali critiche, trova un limite nella necessita di tutelare beni diversi, parimenti garantiti dalla Costituzione, tra i quali va annoverato anche il prestigio dell'ordine giudiziario e delle forze armate, in considerazione della essenzialita dei compiti loro affidati. Pertanto, attribuire alla polizia ed alla magistratura di svolgere le loro funzioni in modo da garantire il privilegio del potere di una classe sociale a danno di altre, e da occultare la responsabilita di tale classe per gravissimi delitti ad esse attribuibili, costituisce vilipendio, perche ne deriva grave lesione del loro prestigio e del generale rispetto loro dovuto, implicando una grave accusa di faziosita e di preordinata violazione del compito fondamentale di presiedere alla sicurezza dello stato ed alla osservanza delle leggi, al di fuori di qualificazioni politiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 290 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)