Sez. 2, Sentenza n. 153 del 22/01/1968 (Rv. 331002 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - AZIONI DELL'ASSICURATORE EX ART. 1916 COD. CIV. E DEL DANNEGGIATO EX ART. 2043 COD. CIV. - ESCLUSIONE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - AZIONI DELL'ASSICURATORE EX ART. 1916 COD. CIV. E DEL DANNEGGIATO EX ART. 2043 COD. CIV. - ESCLUSIONE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO.*
Non e configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dal lato attivo, tra l'assicuratore che agisce ex art. 1916 cod.civ. e il danneggiato che agisce ex art. 2043 cod.civ. al fine di ottenere la rifusione del danno per la parte non risarcita dall'assicuratore, trattandosi di azioni le quali, se pure dirette contro lo stesso responsabile e collegate ad un unico fatto generatore del danno, sono poste a tutela di diritti divenuti autonomi fra loro, in quanto l'originario credito unico dell'assicurato verso il responsabile civile si scinde, per effetto della peculiare surrogazione legale disposta dall'art. 1916, in due punti, di cui l'una spettante al creditore originario e l'altra al surrogato-cessionario, i quali possono perseguire il debitore, ciascuno per la sua parte e separatamente l'uno dall'altro. (Conf. 918-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)