diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 79 del 12/01/1976 (Rv. 378706 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AZIONE DELLO ASSICURATORE EX ART 1916 COD CIV E AZIONE DEL DANNEGGIATO EX ART 2043 COD CIV - DIRITTI TUTELATI - DIFFERENZE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA L'ASSICURATORE E IL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378706-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AZIONE DELLO ASSICURATORE EX ART 1916 COD CIV E AZIONE DEL DANNEGGIATO EX ART 2043 COD CIV - DIRITTI TUTELATI - DIFFERENZE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA L'ASSICURATORE E IL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*

Non e configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato attivo fra l'assicuratore che agisce ex art 1916 cod civ ed il danneggiato che agisce ex art 2043 cod civ, per ottenere la rifusione del danno non risarcitagli dal primo. Trattasi, invero, di azioni che, se pur dirette contro lo stesso responsabile e collegate ad un unico fatto generatore del danno, sono poste a tutela di due diritti autonomi fra di loro, in quanto il credito dell'assicurato verso il responsabile civile, originariamente unico, si scinde, per effetto della surrogazione disposta dall'art 1916 cod civ, in due distinte parti, delle quali, l'una continua a spettare al creditore originario e l'altra compete, invece, all'assicuratore surrogatorio, in virtu di un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato sino alla concorrenza dell'indennita pagata. (Conf 1262/72, mass n 357769; 153/68, mass n 331002; 918/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)