Sez. L, Sentenza n. 976 del 30/01/1992 (Rv. 475502 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In genere | Contrattazione collettiva di diritto comune - Parti non iscritte alle associazioni sindacali stipulanti - Applicazione - Condizioni - Attività esercitata dal datore di lavoro - Rilevanza - art. 2070, primo comma, cod. civ. - Disciplina - Portata.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In genere
L'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune può aver luogo - ove le parti del rapporto non siano iscritte alle associazioni sindacali stipulanti - soltanto in caso di adesione del datore di lavoro a tali pattuizioni, espressa o implicita mediante la sistematica applicazione delle relative clausole; la mera corrispondenza tra l'attività esercitata dall'imprenditore con quella che contraddistingue la categoria cui si riferisce il contratto medesimo non è sufficiente a determinare, nel vigente sistema di sottoposizione volontaria del datore di lavoro all'efficacia del contratto collettivo, l'obbligo di osservanza delle relative pattuizioni in base al principio di cui all'art. 2070 primo comma cod. civ. Il criterio dettato da tale norma (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) opera nell'attuale ordinamento solo per i contratti collettivi postcorporativi resi efficaci "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, consentendo di dirimere eventuali conflitti tra difformi normative con l'individuazione del contratto in concreto applicabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)