Sez. L, Sentenza n. 11554 del 06/11/1995 (Rv. 494559 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO | Adesione delle parti ad associazioni sindacali di altra categoria - Influenza - Esclusione - Limiti - Conformità del criterio al disposto dell' art.36 Cost.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO
Al fine dell'individuazione del contratto collettivo postcorporativo applicabile al rapporto di lavoro, l'appartenenza alla categoria professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ., secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, senza che assuma rilevanza la circostanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria non corrispondenti all'attività medesima, atteso che le parti non possono - in ragione della natura pubblicistica e del carattere inderogabile della disposizione sopra citata - convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole per il prestatore di lavoro. Il suddetto criterio, nell'utilizzare, ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, il parametro dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, è coerente con i principi fissati dall'art. 36 della Costituzione che, nel riconoscere al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, attribuisce rilievo, ai fini della regolamentazione della retribuzione - che costituisce il momento più qualificante del rapporto di lavoro -, alla natura oggettiva dell'attività svolta ed alle sue concrete caratteristiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)