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Sez. 3, Sentenza n. 24459 del 21/11/2011 (Rv. 620557 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Nozione - Guasti o deterioramenti dovuti alla naturale usura del bene o alterazioni transitorie implicanti il solo onere della relativa riparazione per il locatore - Riconducibilità a detti vizi della cosa - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620557-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA

Costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 cod. civ. - la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., ma altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma non l'esperibilità dell'azione di esatto adempimento - quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione. Pertanto va escluso che possano essere ricompresi tra i vizi predetti quei guasti o deterioramenti dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, posto che in questo caso diviene operante l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 cod. civ., la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)