Sez. 3, Sentenza n. 12712 del 25/05/2010 (Rv. 613015 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO | Obbligo di effettuare le riparazioni necessarie - Riferibilità alle opere di manutenzione - Rimozione di guasti o deterioramenti rilevanti - Tutela del locatario - Applicabilità della normativa relativa ai vizi della cosa locata.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO
L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 cod. civ., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione e, pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti, rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli artt. 1578 e 1581 cod. civ. per i vizi della cosa locata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)