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Sez. 1, Sentenza n. 12106 del 27/09/2001 (Rv. 549443 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione ex art. 218 cod. strada - Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241 del 1990 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esigenze di celerità del procedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549443-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 218 del codice della strada in correlazione alla violazione di cui all'art. 142, comma nono, dello stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità" che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7, che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 9, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 com. 9 CORTE COST., Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)