Sez. 1, Sentenza n. 7790 del 28/05/2002 (Rv. 554741 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione "ex" art. 218 cod. strada - Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento "ex" art. 7 legge n. 241 del 1990 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 218 del codice della strada in correlazione alla violazione di cui all'art. 142 dello stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7, che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi, nonché agli altri soggetti, individuati, o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)