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Sez. 1, Sentenza n. 742 del 07/05/1969 Ud. (dep. 28/08/1969) Rv. 112713 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - INFERMITA DI MENTE - SIGNIFICATO EQUIVALENTE À INFERMITA PSICHICÀ Ò MALATTIA MENTALÈ - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112713-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - INFERMITA DI MENTE - SIGNIFICATO EQUIVALENTE À INFERMITA PSICHICÀ Ò MALATTIA MENTALÈ - ECCEZIONI.*

L'espressione 'infermita di mentè a cui si richiamano le Disposizioni degli artt 88 e 89 cod pen ha un contenuto concettuale piu ampio della 'infermita psichicà, intesa come stato morboso ovvero malattia mentale, in quanto ricomprende i disturbi mentali transitori da malore momentaneo o da accesso febbrile che, come tali, non sono vere e proprie infermita psichiche. Esclusi tali casi eccezionali, peraltro, il termine 'infermita di mentè e sinonimo di 'infermita psichicà o di 'malattia mentalè.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)