Sez. 1, Sentenza n. 1457 del 08/11/1977 Ud. (dep. 07/02/1978) Rv. 137863 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - MALATTIA E INFERMITA - NOZIONI E RAPPORTI.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - MALATTIA E INFERMITA - NOZIONI E RAPPORTI.*
Ai fini della sussistenza del vizio totale o parziale di mente, l'infermita va intesa quale stato patologico (morboso) che turbi l'equilibrio funzionale dell'organismo umano complessivamente considerato. Ma tale infermita, per essere giuridicamente rilevante ai fini dell'imputabilita deve escludere o scemare grandemente la capacita di intendere o di volere, risolvendosi in una vera e propria malattia mentale. Questa, a sua volta, puo trovare la sua eziologia in un disturbo di ordine biologico clinicamente dimostrabile (cosiddette malattie organiche) ovvero in deviazioni quantitative di una o piu funzioni mentali, a cui corrisponda un disturbo biologico apprezzabile (malattie mentali di natura psicogena). Tuttavia, resta il dato insuperabile che l'infermita dell'imputato, quale che ne sia la causa, puo escludere l'imputabilita soltanto se abbia annullato la capacita di intendere e di volere. (V mass n 136556; (V mass n 134871; (V mass n 132428; (V mass n 129997; (V mass n 122471; (V mass n 112713).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)