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Sez. 2, Sentenza n. 728 del 02/02/1979 (Rv. 396903 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONE SUL CONFINE - SUCCESSIVA SOPRAELEVAZIONE CON UN DISTACCO INFERIORE ALLA MISURA LEGALE - DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO LIMITROFO - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - REGOLARIZZAZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1979-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396903-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONE SUL CONFINE - SUCCESSIVA SOPRAELEVAZIONE CON UN DISTACCO INFERIORE ALLA MISURA LEGALE - DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO LIMITROFO - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - REGOLARIZZAZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE - EFFETTI.*

Il proprietario di un fondo, che, dopo aver edificato per primo sulla linea di confine, in applicazione del principio della prevenzione, abbia poi realizzato una sopraelevazione non, come consentitogli, sulla stessa linea di confine, ovvero con arretramento a distanza legale, ma bensi con un distacco inferiore, pone in essere una situazione lesiva dei diritti del confinante, e, come tale, potenzialmente produttiva di danni, anche nel caso in cui quel confinante non abbia ancora costruito, o non sia in grado di realizzare a sua volta una costruzione. Pure in tale ipotesi, pertanto, deve riconoscersi al proprietario del fondo limitrofo la facolta di agire per conseguire un ripristino dello stato dei luoghi in modo conforme a legge, ed una condanna generica al risarcimento dei danni subiti, mentre la possibilita della controparte, fino a che egli non abbia a sua volta costruito, di regolarizzare la sopraelevazione secondo le indicate due alternative previste dalla legge, puo spiegare rilievo solo al diverso fine della concreta sussistenza e quantificazione del danno. (V 1020/74, mass n 368965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)