Sez. 2, Sentenza n. 1020 del 10/04/1974 (Rv. 368965 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - SOPRAELEVAZIONI - FACOLTA DEL PRIMO COSTRUTTORE - ARRETRAMENTO DELLE SOPRAELEVAZIONI DA PARTE DEL VICINO CHE ABBIA COSTRUITO IL PIANO TERRA IN ADERENZA - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - SOPRAELEVAZIONI - FACOLTA DEL PRIMO COSTRUTTORE - ARRETRAMENTO DELLE SOPRAELEVAZIONI DA PARTE DEL VICINO CHE ABBIA COSTRUITO IL PIANO TERRA IN ADERENZA - INAMMISSIBILITA.*
In base al principio della prevenzione, chi ha edificato per primo sulla linea di confine acquista il diritto di sopraelevare il fabbricato sulla stessa linea e tale diritto conserva anche dopo aver costruito i piani superiori in arretramento rispetto al confine, potendo in questo caso prolungare fino a quest'ultimo la parte sopraelevata della costruzione. Pertanto, al fine di consentire l'Esercizio di tale diritto, e vietato al proprietario del fondo contiguo, che abbia costruito il piano basso del suo fabbricato sul confine ed in aderenza al piano basso del vicino edificio, di sopraelevare in arretramento rispetto al confine, mantenendosi una distanza dai piani superiori di quest'ultimo fabbricato inferiore a quella legale di tre metri. (V 1376'71, mass n 351631; 2893'67, mass n 330520; (V 2684'67, mass n 330133).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)