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Sez. 1, Sentenza n. 6259 del 20/11/1982 (Rv. 423918 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - CESSIONE DEL MARCHIO - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA - CONTESTUALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423918-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - CESSIONE DEL MARCHIO - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA - CONTESTUALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2573 cod. civ. non occorre che la cessione del marchio sia contestuale o contemporanea al trasferimento dell'azienda, in quanto la ratio del divieto di alienazione non esige la contemporaneità dell'un trasferimento rispetto all'altro, ma richiede che la cessione del marchio possa ricollegarsi, secondo un rapporto di complementarità economica, alla cessione dell'azienda, al fine di prevenire la possibilità di inganni e di frodi circa la provenienza del prodotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2573

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)