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Sez. L, Sentenza n. 6656 del 13/06/1995 (Rv. 492831 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 2573 cod. civ. (vecchio testo) e art. 15 R.D. n. 929 del 1942 - Divieto di cessione del marchio separatamente dall'azienda - Cessione di quest'ultima - Presunzione conseguente di cessione di determinati marchi - Violazione del divieto - Nullità - Cessione del marchio- Presunzione conseguente di cessione dell'azienda - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492831-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

L'art. 2573 cod. civ. (anteriormente alle modifiche introdottevi dal D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 recante "Attuazione della direttiva C.E.E. sul ravvicinamento della legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa") e l'art. 15 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, contenente disposizioni di analogo tenore, fanno divieto di cedere il marchio separatamente dall'azienda e stabiliscono inoltre la presunzione che la cessione di questa comporti la cessione di determinati marchi; dal che consegue la nullità ex art. 1418 cod. civ., per contrarietà a norme imperative, del contratto di cessione del marchio senza contestuale cessione dell'azienda, restando invece escluso che la sola cessione del primo implichi il sorgere della presunzione di cessione dell'azienda o del ramo di essa che realizza il prodotto al quale il marchio si riferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2573, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)