Sez. L, Sentenza n. 6656 del 13/06/1995 (Rv. 492831 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 2573 cod. civ. (vecchio testo) e art. 15 R.D. n. 929 del 1942 - Divieto di cessione del marchio separatamente dall'azienda - Cessione di quest'ultima - Presunzione conseguente di cessione di determinati marchi - Violazione del divieto - Nullità - Cessione del marchio- Presunzione conseguente di cessione dell'azienda - Esclusione.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
L'art. 2573 cod. civ. (anteriormente alle modifiche introdottevi dal D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 recante "Attuazione della direttiva C.E.E. sul ravvicinamento della legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa") e l'art. 15 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, contenente disposizioni di analogo tenore, fanno divieto di cedere il marchio separatamente dall'azienda e stabiliscono inoltre la presunzione che la cessione di questa comporti la cessione di determinati marchi; dal che consegue la nullità ex art. 1418 cod. civ., per contrarietà a norme imperative, del contratto di cessione del marchio senza contestuale cessione dell'azienda, restando invece escluso che la sola cessione del primo implichi il sorgere della presunzione di cessione dell'azienda o del ramo di essa che realizza il prodotto al quale il marchio si riferisce.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2573, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)