Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 05/05/1978 (Rv. 391508 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - GIURAMENTO - SOLIDARIETA ATTIVA - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - GIURAMENTO DECISORIO SULL'ESISTENZA DI UN CONCREDITORE DELLA PARTE ATTRICE - DECLARATORIA DI ININFLUENZA E DI INAMMISSIBILITA PER SOLIDARIETA PRESUNTA TRA CONCREDITORI - ILLEGITTIMITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - GIURAMENTO - SOLIDARIETA ATTIVA - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - GIURAMENTO DECISORIO SULL'ESISTENZA DI UN CONCREDITORE DELLA PARTE ATTRICE - DECLARATORIA DI ININFLUENZA E DI INAMMISSIBILITA PER SOLIDARIETA PRESUNTA TRA CONCREDITORI - ILLEGITTIMITA.*
Per il nostro ordinamento, mentre in base all'art 1294 cod civ la solidarieta passiva tra condebitori e presunta, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, al contrario la solidarieta attiva non puo derivare che da una specifica previsione di legge o da uno specifico accordo, in forza del quale l'intera prestazione possa essere pretesa da uno solo dei creditori con effetto liberatorio nei confronti degli altri. Pertanto, il giuramento decisorio deferito per dimostrare l'esistenza di un concreditore della parte, che agisca per il pagamento di una fornitura, non puo essere ritenuto ininfluente e, quindi, inammissibile sul presupposto erroneo della solidarieta presunta tra concreditori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1305, Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)