Sez. 1, Sentenza n. 3524 del 21/05/1983 (Rv. 428421 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - CONTRATTO COSTITUTIVO DI RAPPORTI OBBLIGATORI TRA UNA PLURALITÀ DI PARTI - SOLIDARIETÀ TRA I CREDITORI - PREVISIONE ATTRAVERSO UNO SPECIFICO PATTO - NECESSITÀ - DEDUCIBILITÀ DALLA PREVISIONE DELLA SOLIDARIETÀ FRA I DEBITORI OVVERO DAL CONFERIMENTO A UNO DEI CREDITORI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - CONTRATTO COSTITUTIVO DI RAPPORTI OBBLIGATORI TRA UNA PLURALITÀ DI PARTI - SOLIDARIETÀ TRA I CREDITORI - PREVISIONE ATTRAVERSO UNO SPECIFICO PATTO - NECESSITÀ - DEDUCIBILITÀ DALLA PREVISIONE DELLA SOLIDARIETÀ FRA I DEBITORI OVVERO DAL CONFERIMENTO A UNO DEI CREDITORI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA - ESCLUSIONE.*
Il principio, in forza del quale la solidarietà attiva nella obbligazione, a differenza di quella passiva, non si presume, nemmeno in caso di identità della "res debita" e della "causa obligandi", ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, comporta, con riguardo al contratto costitutivo di rapporti obbligatori fra una pluralità di parti, che il vincolo di solidarietà fra i creditori richiede uno specifico patto e, quindi, non può essere evinto né dalla previsione della solidarietà fra i debitori, con funzione meramente confermativa della presunzione di legge, né dalla clausola che si limiti a conferire ad uno dei creditori il potere di rappresentanza degli altri, senza alcuna interferenza sui diritti scaturenti dal contratto stesso. (V 2125/78, mass n 391508).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)