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Sez. U, Sentenza n. 820 del 18/03/1972 (Rv. 356998 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE - NECESSITA - FORME - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356998-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE - NECESSITA - FORME - FATTISPECIE.*

A norma dell'art 307 ultimo comma cod proc civ l'Estinzione del processo deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa. A tal fine e sufficiente che la eccezione di Estinzione sia contenuta nella prima difesa scritta o verbale, anche se in tali Atti non sia stata enunciata per prima, purche pero le parti non l'abbia subordinata al superamento di altre eccezioni. (in applicazione di questo principio la Corte di Cassazione ha ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di Estinzione del processo, in quanto detta eccezione era stata proposta in via subordinata a quella di difetto di giurisdizione del giudice ordinario). (V 2865'68, mass n 335560).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)