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Sez. 1, Sentenza n. 11493 del 16/05/2006 (Rv. 589455 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata del processo - Determinazione - Responsabilità aquiliana - Azione risarcitoria esercitata dal danneggiato in sede penale e civile - Proscioglimento dell'imputato per amnistia - Omessa impugnazione della pronuncia da parte del danneggiato, costituitosi P.C. nel procedimento penale - Valutazione complessiva ed unitaria della durata dei due processi - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589455-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell'accertamento della durata del processo asseritamente affetto da ritardo, pur essendo unico il diritto azionato per il risarcimento in sede penale e civile dei danni effetto di un reato, i due procedimenti non sono suscettibili di valutazione unitaria, data la diversità e distinzione nel nostro sistema dei procedimenti stessi, che possono anche concorrere e non costituiscono fasi diverse di un unico processo, pertanto, il periodo di tempo intercorso tra la costituzione di P.C. nel procedimento penale (nella specie sorto per il reato di lesioni personali da incidente stradale), definito con pronuncia di proscioglimento dell'imputato per amnistia, non seguita dall'impugnazione del danneggiato, costituitosi P.C., ed il successivo periodo di tempo occorso per la decisione della causa civile promossa dal medesimo danneggiato, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del medesimo evento, non sono cumulabili tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)