Sez. 5, Sentenza n. 1750 del 06/10/1976 Ud. (dep. 02/02/1977) Rv. 135212 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA SU REATI CONNESSI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ANNULLAMENTO PER OMESSA CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - RINVIO AL GIUDICE PENALE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA SU REATI CONNESSI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ANNULLAMENTO PER OMESSA CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - RINVIO AL GIUDICE PENALE - NECESSITA.*
Se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della parte civile per avere il giudice di appello omesso di pronunciare, in violazione dello art 514 cod proc pen, sul ricorso convertito in appello per effetto dell'appello del pubblico ministero, il rinvio deve essere fatto al giudice penale, e non al giudice civile competente a norma dell'art 541 cod proc pen. l'art 541 ha infatti come presupposto che vi sia stata una pronuncia in grado di appello sull'Azione civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 514, Cod. Proc. Pen. art. 541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)