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Sez. L, Sentenza n. 3811 del 18/02/2014 (Rv. 630466 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Notificazione atti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo servizio postale - Perfezionamento della notificazione - Data di spedizione del piego - Legge n. 53 del 1994 - Rinvio alla legge n. 890 del 1982 - Applicabilità alle notifiche dell'Avvocatura dello Stato.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630466-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

In materia di notificazioni, l'art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e prescrive che a tal fine ciascuna Avvocatura distrettuale e l'Avvocatura centrale si dotino di un apposito registro cronologico, conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. Ne consegue che, mancando una previsione di specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo servizio postale, si applica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3, comma 3, rinvia, per il perfezionamento della notificazione, agli artt. 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890 e, pertanto, nel caso di notificazione effettuata dal difensore della parte a mezzo servizio postale, essa si ha per eseguita alla data di spedizione del piego, da comprovare mediante prova documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità presso l'ufficio postale.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)