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Sez. 5, Sentenza n. 18025 del 09/08/2006 (Rv. 591984 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Trasmissione di atti tramite mezzi di telecomunicazione - Sottoscrizione dell'avvocato ricevente - Art. 7, comma terzo, della legge n. 664 del 1986 - Applicabilità agli atti giudiziari da notificare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591984-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

L'art. 7, comma terzo, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, laddove, allo scopo di accelerare le operazioni di trasmissione degli atti "relativi agli affari contenziosi, consultivi ed amministrativi", consente all'Avvocatura dello Stato di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione, e ritiene poi sufficiente, al successivo comma quarto, per il soddisfacimento dell'obbligo di sottoscrizione, la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, "purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale", deve reputarsi applicabile anche agli atti giudiziari per i quali è richiesta la notificazione, non essendo di ostacolo a tale interpretazione - conforme sia alla lettera della norma (che fa riferimento agli atti relativi al contenzioso) che alla sua "ratio" - l'art. 137 cod. proc. civ., che riserva all'ufficiale giudiziario di controllare la conformità dell'atto da notificarsi all'originale, in quanto, nella specie, con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente viene conferita alla copia fotoriprodotta la stessa funzione dell'originale.

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)