diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 15/06/1989 (Rv. 463095 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE - REMISSIONE DI DEBITO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463095-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE - REMISSIONE DI DEBITO - VALIDITÀ.*

La scrittura privata, che una persona abbia sottoscritto nella qualità di amministratore di una società di capitali, e che abbia per oggetto la remissione del debito di un'altra società, ancorché atto di straordinaria amministrazione, è comunque pertinente all'oggetto sociale, e quindi efficace e vincolante per la società, ai sensi dell'art. 2384 cod. civ.; né la società creditrice, a norma dell'ultimo comma della disposizione citata, può opporre il difetto dei poteri rappresentativi del soggetto che ha per essa operato, salvo che dimostri che l'altra società abbia intenzionalmente agito a suo danno. (V 5353/87, mass n 453937; (V 5623/86, mass n 448112).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)