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Sez. 5 - , Sentenza n. 25161 del 23/08/2023 (Rv. 668838 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Impugnazione di cartella di pagamento - Sanzione amministrativa per fatti integranti reato di contrabbando (poi depenalizzato) e violazione tributaria - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668838-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella per il pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative, irrogate dall'Amministrazione finanziaria per fatti integranti, al momento della commissione, la fattispecie penale di contrabbando (poi depenalizzata) e la violazione tributaria di sottrazione di merci ai diritti di confine, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, avendo fondamento in un rapporto di natura tributaria.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)