Sez. L, Sentenza n. 3104 del 19/05/1982 (Rv. 421041 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - PRESTAZIONE SVOLTA CON LE STESSE MANSIONI, MODALITÀ E CONDIZIONI - FORMALE NOVAZIONE - PRESUNZIONE DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - PRESTAZIONE SVOLTA CON LE STESSE MANSIONI, MODALITÀ E CONDIZIONI - FORMALE NOVAZIONE - PRESUNZIONE DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
Nel caso che la prestazione di lavoro si protragga senza soluzione di continuità mercè l'espletamento delle stesse mansioni, con le stesse modalità o con modificazioni non apprezzabili, ed alle stesse condizioni, si deve presumere che il rapporto originario sia rimasto integro e non interrotto, ancorché sia stata formalmente manifestata la volontà di risolverlo e di costituire, nello stesso tempo, un rapporto nuovo; e, qualora, inoltre, sia avvenuto un trapasso od una trasformazione di azienda, sussiste, a favore dei dipendenti, il principio della continuazione del rapporto di lavoro con la relativa responsabilità da parte del soggetto subentrante. (V 1298/78).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)