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Sez. L, Sentenza n. 1196 del 12/02/1985 (Rv. 439310 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - ACCORDO DELLE PARTI - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439310-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - ACCORDO DELLE PARTI - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La comune volontà delle parti di porre fine al rapporto di lavoro subordinato fra loro intercorso e di costituire un rapporto di lavoro autonomo va accertata dal giudice del merito attraverso l'interpretazione delle pattuizioni intervenute fra le parti medesime (la quale dev'essere adeguatamente motivata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.) e tenendo conto che la Mancanza di un intervallo temporale fra i due rapporti, ove gli stessi abbiano diverso contenuto, non costituisce, di per sè, elemento indicativo della continuazione del rapporto originario. (V 3104/82, mass n 421041; (V 4560/81, mass n 415272).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)