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Sez. L, Sentenza n. 10509 del 25/06/2012 (Rv. 623170 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Denuncia di rapporti lavorativi e retribuzioni erogate - Omissione o infedeltà dei modelli DM10 - Presunzione di occultamento intenzionale - "Evasione contributiva" - Sussistenza - Prova contraria - Onere del datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623170-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'INPS avverso la decisione di merito che, con motivazione congrua, aveva qualificato "omissione contributiva", anziché "evasione contributiva", la condotta dell'imprenditore il quale, pur avendo spedito i modelli DM10 con ritardo, peraltro mai superiore a quattro mesi, aveva tenuto regolarmente le scritture contabili e regolarmente inviato il modello 770 contenente la denuncia riepilogativa annuale, circostanze, queste, complessivamente idonee a vincere la presunzione d'intento fraudolento).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)