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Sez. L, Sentenza n. 17119 del 25/08/2015 (Rv. 636381 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Denuncia di rapporti lavorativi e retribuzioni erogate - Omissione o infedeltà dei modelli DM10 - Presunzione di "evasione contributiva" - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico del datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636381-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento. (Nella specie, il datore di lavoro, pur avendo tenuto regolari scritture contabili, aveva omesso la presentazione dei modelli DM10 per periodi particolarmente lunghi, anche superiori ai tre anni, nonché l'invio delle denunzie riepilogative annuali modello 770).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. B, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)