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Sez. 2, Sentenza n. 163 del 09/01/1980 (Rv. 403554 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1980-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403554-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO.*

L'erronea qualificazione del rapporto giuridico in contestazione e denunziabile in Sede di legittimita per falsa applicazione di norme di diritto solo quando il giudice, dopo aver accertato gli elementi costitutivi del rapporto sia dal punto di vista oggettivo sia con riguardo alle finalita perseguite dalle parti, abbia errato applicando una disciplina giuridica diversa da quella che ad esso competeva secondo gli elementi di fatto accertati; la questione non puo, invece, essere denunciata in Sede di legittimita quando la risoluzione di essa involga accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, poiche in tale ipotesi, qualora il problema sia stato prospettato e discusso in Sede di merito, la sentenza e censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. (Conf 1558/73, mass n 364376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)