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Sez. 3, Sentenza n. 1558 del 25/05/1973 (Rv. 364376 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364376-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO.*

L'erronea qualificazione giuridica di un rapporto e denunziabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della falsa applicazione di norme di diritto, purche il giudice del merito abbia accertato gli elementi costitutivi del rapporto stesso, tanto dal punto di vista oggettivo quanto con riguardo alle finalita perseguite dalle parti, ed abbia poi errato nel sussumerlo sotto una disciplina giuridica diversa da quella che gli competeva secondo gli elementi di fatto accertati. La questione non puo essere sollevata in Cassazione quando la risoluzione di essa involga accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. In tale ipotesi, qualora il problema sia stato prospettato e discusso tra le parti, la sentenza denunciata e censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia. (V 1845/71, mass n 352384; 1572/71, mass n 351968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)