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Sez. 1, Sentenza n. 568 del 04/03/1971 (Rv. 350278 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICIO DELL'IMPOSTA FISSA RIDOTTA EX ART 38 LEGGE N 634 DEL 1957 - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE - CONDIZIONI - SOCIETA OPERANTI ESCLUSIVAMENTE NEL MEZZOGIORNO - NECESSITA - SOCIETA CON POSSIBILI SUCCURSALI O CON PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA OPERANTI FUORI DEL MEZZOGIORNO - INAPPLICABILITA - DECISIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE ANTERIORE ALLA LEGGE N 717 DEL 1965 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350278-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICIO DELL'IMPOSTA FISSA RIDOTTA EX ART 38 LEGGE N 634 DEL 1957 - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE - CONDIZIONI - SOCIETA OPERANTI ESCLUSIVAMENTE NEL MEZZOGIORNO - NECESSITA - SOCIETA CON POSSIBILI SUCCURSALI O CON PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA OPERANTI FUORI DEL MEZZOGIORNO - INAPPLICABILITA - DECISIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE ANTERIORE ALLA LEGGE N 717 DEL 1965 - IRRILEVANZA.*

Per godere del beneficio fiscale previsto dall'art 38, lettera a, della legge 29 luglio 1957, n 634, per gli aumenti di capitale di societa operanti nel Mezzogiorno, non e sufficiente che l'aumento risulti preordinato per opere da eseguire nel territorio meridionale, ma occorre anche il requisito della delimitazione dell'attivita sociale esclusivamente nell'ambito territoriale indicato dall'art 3 della legge 10 agosto 1950, n 646. Pertanto il beneficio non spetta ad una societa con Sede nel Mezzogiorno il cui statuto preveda la possibilita dell'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre societa e dell'istituzione di succursali in altri luoghi in Italia o all'estero. Al riguardo e irrilevante che l'aumento di capitale sia stato deciso prima dell'entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n 717, e del DM 14 dicembre 1965, in quanto tali norme, secondo le quali il beneficio non compete ove l'atto costitutivo della societa preveda l'istituzione di filiali, succursali, ecc, senza precisare che esse, pur operando fuori degli indicati limiti territoriali, hanno l'esclusivo scopo di smerciare i prodotti dell'opificio sociale, e non vieti l'assunzione di partecipazione in aziende operanti fuori dei territori medesimi, non hanno portata innovativa, ma hanno solo precisato le prescrizioni gia contenute nelle precedenti Disposizioni.*

Riferimenti normativi: DM 14/12/1965 art. 4, Legge 29/07/1957 num. 634 art. 38, DM 14/12/1965 art. 6, Legge 26/06/1965 num. 717 art. 13, Legge 10/08/1950 num. 646 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)