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Sez. L - , Ordinanza n. 4441 del 23/02/2018 (Rv. 647456 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Malattia professionale - Aggravamento delle condizioni di salute - Revisione della rendita in appello - Ammissibilità - Volontà dell'assicurato - Irrilevanza - Oggetto del giudizio - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647456-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare la prestazione erogata in favore dell'assicurato all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro, a prescindere dalla volontà dell'interessato; non incorre pertanto nel vizio di ultrapetizione la sentenza d'appello che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riduca la percentuale d'invalidità riconosciuta in primo grado con decorrenza dalla domanda amministrativa, ma che, contestualmente e in assenza di esplicita richiesta dell'assicurato, gli riconosca anche una percentuale superiore a decorrere da una data successiva, in conseguenza dell’aggravamento delle sue condizioni di salute.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)