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Sez. L, Sentenza n. 796 del 20/01/2012 (Rv. 620717 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Funzione - Adeguamento della prestazione alla riduzione effettiva dell'attitudine al lavoro - Necessità - Condanna dell'istituto erogatore al pagamento dell'indennizzo in capitale e a un duplice adeguamento - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620717-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

L'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, il diritto alla prestazione, nascente dalla legge, all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. Ne consegue che l'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 38 del 2000 non osta a che il giudice condanni l'istituto erogatore, oltre che al pagamento dell'indennizzo in capitale e al suo adeguamento in relazione a un accertato aggravamento, anche a un secondo adeguamento dello stesso, dato che la limitazione a una sola volta del diritto alla revisione del suddetto indennizzo presuppone che quest'ultimo sia stato già riconosciuto all'assicurato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)