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Sez. 1, Sentenza n. 345 del 10/02/1971 (Rv. 349887 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - NULLITA PARZIALE - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349887-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - NULLITA PARZIALE - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ipotesi, prevista dall'art 1419, primo comma, cod civ, della nullita dell'intero contratto per effetto della nullita di una sua clausola, si verifica quando la nullita di riferisce ad un elemento principale del negozio cui inerisce oppure si trovi con le altre pattuizioni in tale rapporto di inscindibile connessione da non potersi considerare l'una senza le altre. L'accertamento se le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullita costituisce indagine riservata alla Competenza del giudice del merito e la relativa questione non puo essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)