Sez. 1, Sentenza n. 420 del 14/02/1974 (Rv. 368121 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'art 1419, primo comma, cod civ, in deroga alla regola della non estensibilita della nullita (utile per inutile non vitiatur), stabilisce che la nullita parziale di un contratto, o la nullita di singole clausole, importa la nullita dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non - od anche uno solo di essi - lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita dalla nullita. Lo stabilire, in caso di nullita parziale di un contratto, se i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullita, costituisce apprezzamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito. (V 2681'72, mass n 360300; 345'71, mass n 349887).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)