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Sez. 1, Sentenza n. 5240 del 04/05/1992 (Rv. 477084 - 01)

Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - In genere | Giudice conciliatore - Giudizio di equità - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Principio - Applicabilità - Pronuncia di ufficio su eccezioni in senso proprio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477084-01

Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - In genere

Il giudizio di equità del giudice conciliatore, "ex" art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399), non può sottrarsi all'osservanza del principio di carattere processuale espresso dall'art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), non solo con riferimento alla domanda, ma anche alle eccezioni, sulle quali il giudice non può pronunciarsi di ufficio, qualora si tratti di eccezioni in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)