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Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 08/07/1995 (Rv. 493214 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Conciliatore - Decisione secondo equità - Regole processuali del procedimento e del giudizio - Obbligo di osservanza - Violazione - Denunciabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493214-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Il conciliatore, che decide secondo equità, osservati i principi regolatori della materia, solo per ciò che attiene alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (qualificazione della fattispecie e determinazione delle conseguenze), è obbligato ad osservare le regole processuali del procedimento e del giudizio, la cui violazione, pertanto, può essere denunciata in cassazione secondo gli ordinari criteri dell'art. 360 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)