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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26995 del 05/10/2021 (Rv. 662741 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione impugnata che ha pronunciato sulla competenza e sul merito del gravame - Ricorso per cassazione sulla sola competenza - Regolamento facoltativo di competenza - Necessità - Termini - Decorso - “Dies a quo”.
Stato
decisa il 2021-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662741-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Quando la sentenza d'appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi - ritenuta sussistente quest'ultima - decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest'ultimo, incluso il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)