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Sez. L, Ordinanza n. 28185 del 23/10/2025 (Rv. 676774-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Convenuto soccombente in primo grado sul merito e sull'eccezione di incompetenza territoriale - Appello relativo ad entrambe le statuizioni - Ritenuta inconsistenza dei motivi afferenti al merito - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione in relazione alla necessità di proporre regolamento facoltativo di competenza - Esclusione - Ragioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676774-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'appello proposto dall'originario convenuto, rimasto soccombente sia nel merito sia in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado, non può essere dichiarato inammissibile sul presupposto che, essendo le contestazioni relative al merito della decisione

"del tutto carenti", l'impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il regolamento facoltativo di competenza, atteso che il giudice del gravame è tenuto ad esaminare anzitutto il motivo sulla competenza e, solo una volta rigettato quest'ultimo, può decidere sul merito.

Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)