Sez. L, Sentenza n. 3624 del 08/08/1977 (Rv. 387245 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PERENTORIETA - ABOLIZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA DELLA NORMA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PERENTORIETA - ABOLIZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA DELLA NORMA AI GIUDIZI IN CORSO.*
L'art 8 della legge n 533 del 1973 sancisce, in perfetto parallelismo con l'art 148 disp att cod proc civ, che concerne la Rilevanza interna dei procedimenti amministrativi, la irrilevanza esterna dei vizi, preclusioni e decadenze, verificatisi nelle procedure amministrative, dando la possibilita agli interessati di riproporre la domanda e il ricorso in Sede amministrativa e di ottenere poi la tutela giudiziaria: in tal modo, la norma citata ha eliminato il carattere perentorio dei termini previsti dalle leggi speciali per la presentazione del ricorso e, essendo applicabile anche ai processi in corso ai sensi dell'art 20 della legge suddetta, ha rimosso pure la decadenza e la conseguente improponibilita della domanda gia verificatasi a causa dell'inosservanza di tali termini in ordine alle controversie per le quali penda ancora il giudizio alla data della entrata in vigore della nuova legge. (Conf 3585/75, mass n 377781).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)