Sez. 1, Sentenza n. 2096 del 13/06/1969 (Rv. 341377 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - DISPOSIZIONI SULLA CONSEGNA DELLA COPIA DI CUI ALL'ART.139 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - DISPOSIZIONI SULLA CONSEGNA DELLA COPIA DI CUI ALL'ART.139 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Le Disposizioni di cui all'art.139 cod.proc.civ. sono applicabili anche alle notificazioni presso il domiciliatario, regolate dall'art. 141 dello stesso codice. Pertanto, anche la consegna della copia dell'atto da notificare ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati nell'art.139, vale come consegna al domiciliatario medesimo ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art.141. (V. 574-67, massima n.326548 1093-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)